COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.GIOVENTU’ PORTO CESAREO – NUOVA CEGLIE del 14 aprile 2002 (Reclamo dell’A.C. Gioventù Porto Cesareo avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 18 aprile 2002 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.GIOVENTU' PORTO CESAREO - NUOVA CEGLIE del 14 aprile 2002 (Reclamo dell'A.C. Gioventù Porto Cesareo avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 18 aprile 2002 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Sentito l'arbitro ,il quale ha confermato ,senza ombra di dubbio , che al 41° del secondo tempo è avvenuta la sostituzione del calciatore numero quattro della Gioventù Porto Cesareo , MUCI PARIDE , nato il 18 maggio 1983 ,con il calciatore n. 14 ,MARTINA MASSIMILIANO , nato il 15 agosto 1980 ; Che , pertanto , a far tempo dal 41° del secondo tempo la Gioventù Porto Cesareo non ha ottemperato a quanto disposto dal Com. Uff. n. 3 del 2 agosto 2001 ,circa l'utilizzo ,per tutta la durata della gara ,di almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1982 ed uno nato dopo il 1° gennaio 1983; Considerato ,quindi , che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali; P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo proposto dalla Gioventù Porto Cesareo e, per l'effetto , confermare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo ; Addebitare la tassa relativa sul conto della Società reclamante.
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