COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ex art. 25 punto 4 C.G.S. nei confronti dell’A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ex art. 25 punto 4 C.G.S. nei confronti dell'A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA Visto il deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia - L.N.D. - in data 23 marzo 2002,prot. n. 329 /VT, nei confronti dell'A.S. Bisceglie 1913 Don Uva, del seguente tenore: "Per l'esame ed il giudizio di competenza, si trasmette, in allegato alla presente , la documentazione relativa alla revoca del tesseramento del calciatore Rutigliani Giovanni , nato il 9 giugno 1984, irregolarmente tesserato con la Società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva, in quanto l'art. 103 bis punto 1 delle NOIF non permette il trasferimento successivo di un giovane di serie ,proveniente da una Società dilettantistica a seguito di una risoluzione consensuale. Si resta in attesa di conoscere la decisione assunta da codesta Commissione Disciplinare in ottemperanza a quanto previsto in materia dall'art. 12 comma 8 C.G.S." Sentito il rappresentante dell'A.S. Bisceglie 1913 Don Uva ,il quale si è riportato a quanto dedotto ed eccepito con la memoria difensiva del 16 aprile 2002; Esaminati gli atti ed esperite le indagini ,la Commissione osserva quanto segue: Non v'è dubbio che , nella specie in esame, si sia verificato il contestato irregolare tesseramento sul quale ,peraltro , questa Commissione non ha potere di indagini e di accertamento ,per cui , dando per scontata l'irregolarità del tesseramento ,restano quindi superate le tesi invocate dalla Società deferita , relative al suo comportamento in buona fede nello svolgimento dei fatti occorsi ; Ciò premesso ,questa Commissione rileva che nessun provvedimento sanzionatorio può essere adottato ai sensi dell'art. 12 punto 8 C.G.S. ,la cui applicabilità va riferita e correlata all'art. 42 lett. a) delle NOIF ,secondo cui gli effetti della revoca per invalidità o illegittimità del tesseramento decorre "dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione del provvedimento a mezzo di raccomandata con AR"(testuale).Né la specie in esame risulta rientrare nella revoca del tesseramento disposta ai sensi dell'art . 40 commi 1,2, e 3 delle NOIF, dagli effetti del tutto diversi da quelli che possano interessare il caso de quo. Alla stregua di quanto innanzi evidenziato , questa Commissione ha potuto verificare che , a far tempo dal quinto giorno successivo alla ricezione del provvedimento di revoca del tesseramento, avvenuta ,come risulta agli atti di questa Commissione ,in data 25 marzo 2002 il calciatore Rutigliani Giovanni dell'A.S. Bisceglie 1913 Don Uva non ha partecipato ad alcuna gara del campionato di competenza della stessa Società , per cui nessuna sanzione può essere adottata nei confronti di quest'ultima Società ,per non aver commesso alcuna violazione sanzionabile ; P.Q.M. Dichiara di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'A.S. Bisceglie 1913 Don Uva ,in relazione al deferimento in epigrafe citato.
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