COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. LATERZA – A.S.C. LA SANTERMANA del 7 aprile 2002 (Reclamo dell’A. S. C La Santermana avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 36 in data 11 aprile 2002 del Comitato Regionale Puglia per la presunta partecipazione irregolare alla stessa del sig. DE BIASI NUNZIO ,assistente dell’arbitro per conto dell’ U. S. Laterza).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. LATERZA - A.S.C. LA SANTERMANA del 7 aprile 2002 (Reclamo dell'A. S. C La Santermana avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 36 in data 11 aprile 2002 del Comitato Regionale Puglia per la presunta partecipazione irregolare alla stessa del sig. DE BIASI NUNZIO ,assistente dell'arbitro per conto dell' U. S. Laterza). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che quanto dedotto dalla reclamante ,relativamente alla presunta irregolare partecipazione del sig. De Biasi Nunzio ,assistente di parte dell'arbitro nella gara in oggetto citata, perché non tesserato quale calciatore dell'U.S. Laterza ,non trova riscontro nella vigente normativa del C.G.S:, Che , infatti , è consentito ,in alternativa ad un calciatore , che possa svolgere le funzioni di assistente di parte anche un dirigente che risulti inserito nella domanda d'iscrizione della società ad un campionato; Ritenuto che il sig. Di Biasi Nunzio è regolarmente tesserato quale Presidente dell' U. S. Laterza e, pertanto, ha partecipato legittimamente alla gara di cui trattasi; P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo dell' A. S. C. La Santermana e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante
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