COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO AMATORI – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: CALCIOMANIA 2OOO SALVE – JOLLY BURGER TRICASE del 13 aprile 2002 (Reclamo della Società Jolly Burger Tricase in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori TURCO FRANCESCO, squalificato per otto gare , RUBERTO FERNANDO, squalificato per sei gare ,PANICO VITO e GRAZIANO DIEGO, squalificati per tre gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 36 in data 18 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Lecce – Campionato Amatori)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO AMATORI - COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: CALCIOMANIA 2OOO SALVE - JOLLY BURGER TRICASE del 13 aprile 2002 (Reclamo della Società Jolly Burger Tricase in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori TURCO FRANCESCO, squalificato per otto gare , RUBERTO FERNANDO, squalificato per sei gare ,PANICO VITO e GRAZIANO DIEGO, squalificati per tre gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 36 in data 18 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Lecce - Campionato Amatori) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerati tutti gli episodi, così come sono accaduti sul terreno di gioco; Rilevato che i calciatori hanno tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro , ma senza alcuna manifestazione di minaccia o violenza fisica; Ritenuto, pertanto , di poter addivenire ad una lieve riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori TURCO FRANCESCO e RUBERTO FERNANDO ,confermando nel resto le impugnate decisioni; P.Q.M. DELIBERA Ridurre a 6 (sei) gare la squalifica inflitta al calciatore TURCO FRANCESCO e a 4 (quattro) gare la squalifica inflitta al calciatore RUBERTO FERNANDO , confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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