COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO – POLIMNIA CALCIO del 14 aprile 2002 (Reclamo dell’A.C. Acquaviva avverso il risultato della gara succitata per la posizione irregolare del calciatore LONGO GABRIELE dell’U. S. San Giovanni Rotondo).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO - POLIMNIA CALCIO del 14 aprile 2002 (Reclamo dell'A.C. Acquaviva avverso il risultato della gara succitata per la posizione irregolare del calciatore LONGO GABRIELE dell'U. S. San Giovanni Rotondo). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Premesso che la Società A. C. Acquaviva denuncia a questa Commissione Disciplinare l'irregolare partecipazione del calciatore LONGO GABRIELE alla gara U. S. San Giovanni Rotondo - Polimnia Calcio del 14 aprile 2002; Considerato che la ricorrente non ha titolo a proporre reclamo , nel caso di specie , poiché non ha interesse diretto, così come previsto dall' art. 29 n. 2 C. G. S. ; Ritenuto , pertanto , di dover dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe; D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall' A. C. Acquaviva e , pertanto , addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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