COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S. PALAGIANELLO – ATL. ANDRIA del 28 aprile 2002(Reclamo dell’A. S. Palagianello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco fino al 30 aprile 2003 , per l’inibizione inflitta al Presidente , sig. D’ALENA PASQUALE fino al 31dicembre 2003 , all’allenatore , sig. SPORTELLI DOMENICO fino al 31 dicembre 2002 , e al sig. D’ALENA GIUSEPPE di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 39 in data 2 maggio 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S. PALAGIANELLO - ATL. ANDRIA del 28 aprile 2002(Reclamo dell'A. S. Palagianello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco fino al 30 aprile 2003 , per l'inibizione inflitta al Presidente , sig. D'ALENA PASQUALE fino al 31dicembre 2003 , all'allenatore , sig. SPORTELLI DOMENICO fino al 31 dicembre 2002 , e al sig. D'ALENA GIUSEPPE di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 39 in data 2 maggio 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato in via preliminare che il reclamo è sottoscritto dal Presidente dell' A. S. Palagianello , inibito (vedi i Com. Uff. n. 32 del 14 marzo 2002 e n. 39 del 2 maggio 2002) e che , pertanto , è da dichiararsi inammissibile per quanto concerne la squalifica del campo di gioco e l'inibizione inflitta all'allenatore , sig. SPORTELLI DOMENICO (la cui posizione sarà valutata da questa Commissione Disciplinare a seguito di reclamo in proprio dell'interessato); Che detto reclamo può essere preso in considerazione solo per l'ulteriore inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente dell' A. S. Palagianello; Che la richiesta avanzata per il dirigente ,sig. D'ALENA GIUSEPPE , non può essere presa in esame , perché lo stesso non risulta inibito dal Giudice Sportivo (è evidente l'errore di trascrizione contenuto sul Com. Uff.n. 39 del 2 maggio 2002); Tutto ciò premesso ed esaminata l'ulteriore inibizione inflitta al Presidente , sig. D'ALENA PASQUALE,si ritiene equa la punizione comminata dal Giudice Sportivo , perché il Presidente dell' A. S. Palagianello ,che risultava già inibito fino al 30 giugno 2003 , è entrato abusivamente negli spogliatoi a seguito dell' apertuira del cancello di accesso effettuato da alcuni dirigenti; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo per quanto si riferisce alla squalifica del terreno di gioco e all'inibizione dell'allenatore, sig. SPORTELLI DOMENICO (salvo decisione che sarà adottata da questa Commissione Disciplinare a seguito di ricorso in proprio); Respingere la richiesta della riduzione dell' inibizione avanzata dal sig. D'ALENA PASQUALE; Addebitare sul conto dell' A. S. Palagianello la relativa tassa reclamo.
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