COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G. S. TROIA – A. C. ATLETICO TRANI del 12 maggio 2002 (Reclamo del G. S. Troia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. CASERTA CORRADINO , inibito fino al 31 dicembre 2002 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 41 in data 16 maggio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 43 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: G. S. TROIA - A. C. ATLETICO TRANI del 12 maggio 2002 (Reclamo del G. S. Troia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore, sig. CASERTA CORRADINO , inibito fino al 31 dicembre 2002 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 41 in data 16 maggio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del sig. CASERTA CORRADINO è adeguato al comportamento tenuto da lui a fine gara nei confronti dei componenti della squadra avversaria;
Tenuto conto, inoltre, che il predetto allenatore del G. S. Troia risulta essere stato già inibito dal 24 gennaio 2002 al 22 marzo 2002 per episodi analoghi , nonché per le frasi irriguardose rivolte agli Organi Federali , per cui non può accedersi ad un ridimensionamento dell'inibizione inflittagli dal Giudice Sportivo ;
P.Q.M.
DELIBERA
Respingere il ricorso presentato dal G. S. Troia e , per l'effetto , addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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