COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/06/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 17 maggio 2002,prot.n. 3565/269/pf/EF,nei confronti di: – Luciano MARZO, Presidente dell’A.S. Casermette Arnesano; – Giuseppe CORVAGLIA, dirigente accompagnatore della medesima Società; – Società A.S. Casermette Arnesano per violazione dell.art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/06/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 17 maggio 2002,prot.n. 3565/269/pf/EF,nei confronti di: - Luciano MARZO, Presidente dell’A.S. Casermette Arnesano; - Giuseppe CORVAGLIA, dirigente accompagnatore della medesima Società; - Società A.S. Casermette Arnesano per violazione dell.art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. FATTO Sulla base di un esposto del sig. Sergio Gerardi del 24/10/2001 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C., dava incarico al suo collaboratore, avv. Paolo Mormando, di procedere all'accertamento delle irregolarità denunziate; accertamento a conclusione del quale venivano trasmessi con nota del 19/04/2002 alla Procura Federale, tutti gli atti dell'indagine svolta, per le determinazioni di sua competenza. Con nota del 17/05/2002 il Procuratore Federale, preso atto di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia L.N.D.: Luciano MARZO Presidente della società A.S. Casermette Arnesano ed il sig. Giuseppe CORVAGLIA, dirigente accompagnatore della medesima società; affinché rispondessero entrambi, della violazione di cui all'art.l, comma 1°. C.G.S.; la Soc. A.S. Casermette Arnesano perché rispondesse della violazione dell'art.2, commi 3 e 4 C.G.S. del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri presidente e dirigente. Disposta la convocazione delle parti interessate, all'udienza del 13/06/2002 comparivano: - l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - il sig. Giuseppe Corvaglia dirigente dell'A.S. Casermette Arnesano; - il sig. Luciano Marzo in proprio e quale Presidente dell'A.S. Casermette Arnesano. Procedutosi all'interrogatorio dei sig.ri Giuseppe Corvaglia e Luciano Marzo (nelle rispettive succitate qualità) sulle violazioni loro contestate; e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, le parti innanzi costituite - dopo breve ed esauriente discussione -, rassegnano le seguenti conclusioni: - l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale "...preso atto delle numerose ammissioni formulate dai deferiti, pur riconoscendo agli stessi la buona fede, chiede l’inibizione del sig. Corvaglia Giuseppe per anni 1, nonché l'inibizione del sig. Marzo Luciano per anni 1 e l'ammenda a carico della società A.S. Casermette Arnesano di Euro 400". - il sig. Giuseppe Corvaglia '...mi ritengo in perfetta buona fede ed insisto nella richiesta della mia assoluzione dagli addebiti mossimi"; - il sig. Luciano Marzo "...mi ritengo in perfetta buona fede ed anche l'unico responsabile della vicenda de quo. Mi affido pertanto, alla clemenza della Commissione disciplinare". MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'esame degli atti e dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Indagini della F.l.G.C., devono ritenersi certe e non più revocabili in dubbio, le seguenti circostanze: a) mancata restituzione da parte dei succitati sig.ri Corvaglia e Marzo, della tessera personale di riconoscimento dell'allenatore Sergio Gerardi, che nel febbraio 2001 aveva interrotto il suo rapporto di collaborazione, con la soc. A.S. Casermette Arnesano; b) inserimento del nominativo - quale allenatore - del sig. Sergio Gerardi, contro la di lui volontà e con .apposizione di firma apocrifa - nella domanda di iscrizione della società succitata, per la stagione sportiva 2001/2002; c) utilizzazione ed inserimento del nominativo del sig. Sergio Gerardi (a sua insaputa), nella qualità di allenatore in servizio, nelle distinte relative alle gare del 16/09/2001 (contro la Pal. Pro-loco Avetrana) del 07/10/2001 (contro la S.S. Erchie) e del 14/10/2001 (contro la S.C. Mec Lecce). Quest'ultima "distinta" sottoscritta dal sig. Giuseppe Corvaglia, quale dirigente accompagnatore. Ciò precisato, non v'è dubbio che la mancata restituzione al sig. Sergio Gerardi, della sua tessera personale di riconoscimento, fosse strumentale e finalizzata all'uso illegittimo, che della stessa ne è stato fatto dagli interessati, all'insaputa e contro la volontà del Gerardi. Né può costituire un'esimente, la circostanza dedotta e rappresentata dai prevenuti più volte menzionati, secondo i quali, i loro rapporti di profonda amicizia con il sig. Sergio Gerardi, li aveva autorizzati a ritenere che quest'ultimo fosse - in tutte le circostanze succitate - consenziente. Non solo e non tanto perché - ove ciò fosse vero (ma non lo è!) - non si comprenderebbe il motivo per il quale il sig. Sergio Gerardi avrebbe sporto la denunzia del 24/10/2001 - da cui ha poi preso le mosse l'inchiesta svolta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., conclusasi con le conferme acquisite agli atti del processo; quanto ed essenzialmente che, quand'anche vi fosse stato il consenso tacito del sig. Sergio Gerardi, si sarebbero ugualmente verificate quelle non autentiche e false attestazioni, certificazioni e dichiarazioni, che i prevenuti hanno posto in essere nei confronti dei vari organi istituzionali della Lega (dal Comitato Regionale, all'arbitro ed altri); con conseguente violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva, che le Carte Federali, pongono rigorosamente a presidio delle garanzie comportamentali dei propri tesserati. ************ Neppure accoglibile è poi la tesi - prospettata dal Presidente sig. Luigi Marzo - di una sua totale ed esclusiva responsabilità in ordine alle vicende innanzi enunciate. Risulta, di contro, acquisita agli atti - a tacer d'altro - la prova che almeno una delle "distinte di gara" (più segnatamente quella del 14/10/2001 contro la SS. MEC Lecce), fu sottoscritta dall'accompagnatore ufficiale sig. Giuseppe Corvaglia che peraltro, in sede d'interrogatorio dinanzi a questa commissione, non ha mai né contestato la suddetta "distinta" (in cui era inserito il nominativo dell'allenatore Gerardi), né ha disconosciuto la sua firma. Va quindi affermata la responsabilità dei prevenuti in relazione agli addebiti loro mossi, ed in applicazione dell'attenuante della buona fede (condivisa e fatta propria anche dal rappresentante della Procura federale), vanno loro inflitte le sanzioni di cui al dispositivo che segue. P. T. M. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, così provvede: - dichiara i sig.ri Giuseppe Corvaglia e Luciano Marzo responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge ad entrambi la sanzione dell’inibizione sino al 31/12/2002: - dichiara altresì la A.C-. Casermette Arnesano responsabile della violazione ascrittale e le infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 300.
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