COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 9 del 4/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara G. BONA – NOVOLI del 23/ 9/ 2001
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 9 del 4/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria
Gara G. BONA - NOVOLI del 23/ 9/ 2001
Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Pol. Novoli chiedeva di infliggere alla Società G.Bona di Uggiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 per aver sostituito il tesserato n° 11 Salvadore Andrea con altro calciatore recante sulla maglia il numero 00 non identificato e non inserito in distinta;
- che dalla lista dei calciatori del G.Bona di Uggiano, allegata al referto arbitrale nonché dal referto stesso emerge che il tesserato Salvadore è stato sostituito dal Sig. Mele Aldo nato il 16/9/1975;
- che con apposito supplemento in data 2/10/2001 il direttore di gara ha precisato che poichè entrambe le società indossavano le maglie di colore simile ha imposto il cambio delle stesse per la squadra ospitante;
- che tuttavia la seconda serie di maglie mancava della maglia n° 17 e che comunque il sig. Mele Aldo era stato regolarmente identificato e riconosciuto come colui che indossava la maglia senza numero;
- che in sostanza tale correzione sulla lista dei calciatori è stata effettuata solo sulla distinta allegata al referto e non anche su quella della Società Novoli poichè già precedentemente consegnata ad un dirigente della stessa.
Tanto premesso
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dalla Pol. Novoli;
2) per l'effetto di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della G. Bona di Uggiano;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della Pol. Novoli.