COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 9 del 4/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara MEC LECCE – TORCHIAROLO del 23/ 9/ 2001
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 9 del 4/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria
Gara MEC LECCE - TORCHIAROLO del 23/ 9/ 2001
Il G.S. esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che, con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, l'A.S. Torchiarolo adiva questo Giudice Sportivo in merito alla gara idicata in oggetto;
- che l'istante assumeva di avere ignorato le disposizioni del Com. Uff. n. 5 in quanto non pervenutogli, e di non aver appreso l'anticipatosvolgimento dell'incontro ( ore 11.00 anzichè iore 16.00 );
- che la ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, di poter recuperare la gara in data da destinarsi;
Tanto premesso, osserva questo G.S. che il reclamo proposto dalla società Torchiarolo non può trovare accoglimento, in quanto le motivazioni addotte contrastano con quanto disposto in materia di pubblicazione delle decisioni dall'art.13 delle N.O.I.F.;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 12 comma 3, del C.G.S.
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S. Torchiarolo, addebitando sul conto della reclamante la relativa tassa;
2) di comminare a carico della società A.S. Torchiarolo:
a) la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2- 0 in favore della società MEC Lecce;
b)- la penalizzazione di un punto in classifica;
c)- l'ammenda di L. 100.000 per prima rinuncia;
d)- l'ammenda di L. 300.000 quale indennizzo per mancato incasso.
Manda al C.R.P. per quanto di sua competenza.