COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 11/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara ASSI MAGLIE – MERINE del 16/ 9/ 2001
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 11/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria
Gara ASSI MAGLIE - MERINE del 16/ 9/ 2001
Il Giudice Sportivo;
letto il referto arbitrale;
- rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Merine chiedeva l'applicazione dell'art. 7 C.G.S. in danno della società Maglie poichè tesserati di quest'ultima avevano dapprima intimidito e minacciato l'arbitro e successivamente aggredito e picchiato alcuni giocatori del Merine a fine gara, due dei quali erano costretti a fare ricorso alle cure del locale pronto soccorso;
- che a sostegno del reclamo venivano trasmetti n° due referti medici nonchè copia della Gazzetta del Mezzogiorno pubblicata il 17/9/2001;
- che successivamente il direttore di gara rendeva in data 2/10/2001 un supplemento di referto nell'ambito del quale precisava di non aver ricevuto minacce ed intimidazioni da parte di giocatori dell'Assi Maglie durante l'incontro, di non essere stato influenzato in alcun modo in ordine alla sua direzione e di non aver assistito ad alcuno degli episo di di violenza denunciati nel ricorso poichè si era già recato nel suo spogliatoio;
- che precisava altresì di aver sentito un rilevante trambusto ma di non aver ritenuto di uscire dallo spogliatoio stante la presenza in loco di due carabinieri;
- che alla luce del referto e del citato supplemento il Giudice Sportivo deve rigettare il reclamo proposto poichè sfornito di supporto probatorio, non potendosi qualificare come tali i documenti allegati al ricorso in ragione del combinato disposto dagli art. 24 comma 2 C.G.S. e 31 capo A C.G.S.;
tanto premesso
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dalla società U.S. Merine;
2) per l'effetto confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 1
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società Merine.