COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 11/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S. SAN VITO – TREPUZZI CALCIO del 16 settembre 2001(Reclamo dell’U. S. San Vito in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di £. 400.000 e per la squalifica comminata al calciatore ZURLO GIUSEPPE(capitano)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 11/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: U.S. SAN VITO - TREPUZZI CALCIO del 16 settembre 2001(Reclamo dell'U. S. San Vito in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di £. 400.000 e per la squalifica comminata al calciatore ZURLO GIUSEPPE(capitano)
fino al 18 dicembre 2001 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 7 in data 20 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Rilevato che le infrazioni, commesse dal calciatore ZURLO GIUSEPPE nei confronti dell'arbitro, sono da ritenersi particolarmente gravi ,anche perché il calciatore rivestiva la qualifica di capitano;
- Che l'ammenda inflitta alla Società coinvolge la responsabilità oggettiva della stessa, sia per gli spintonamenti e per il lancio di sputi e pietre da parte della tifoseria locale, effettuati nei confronti di un assistente dell'arbitro e sia per le frasi ingiuriose e minacciose rivolte a fine gara all'arbitro dal dirigente accompagnatore, sig. SINISI GIOVANNI;
-Che le giustificazioni addotte dalla Società reclamante non possono trovare accoglimento, poiché eque risultano le punizioni inflitte dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Respingere il reclamo proposto dall'U. S. San Vito e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante, così come dalla stessa richiesto.
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