COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°13 DEL 2/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.A. PICCHI SPECCHIA – POL. MATINO del 7 ottobre 2001 (Reclamo della Pol. Matino in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del sig. DE MATTEIS CESARE, inibito fino al 7 ottobre 2006,e del calciatore VITALI MATTIA LUIGI, squalificato fino al 7 dicembre 2001,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 10 in data 11 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°13 DEL 2/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S.A. PICCHI SPECCHIA - POL. MATINO del 7 ottobre 2001 (Reclamo della Pol. Matino in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del sig. DE MATTEIS CESARE, inibito fino al 7 ottobre 2006,e del calciatore VITALI MATTIA LUIGI, squalificato fino al 7 dicembre 2001,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 10 in data 11 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Rilevato che dal referto arbitrale risulta che la bottiglia piena di acqua ha colpito il ginocchio del direttore di gara procurandogli lieve dolore;
- Che, pertanto, si ritiene dover ridimensionare la punizione inflitta dal primo Giudice;
- Che, per quanto concerne la sanzione comminata al calciatore VITALI MATTIA LUIGI ,non risulta dal referto arbitrale che il direttore di gara abbia accusato intenso dolore e che, pertanto, la stessa sanzione va ridimensionata. La richiesta, avanzata dal firmatario del reclamo, sig. COSIMO GRECO, vice presidente della Società reclamante, di ascoltare i due tesserati, non può essere accolta perché se fosse stato il loro intendimento, avrebbero dovuto reclamare in proprio;
DELIBERA
- Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Pol. Matino e, per l'effetto, ridurre al 31 dicembre 2004 l'inibizione inflitta al sig. DE MATTEIS CESARE e ridurre, altresì, la squalifica comminata al calciatore VITALI MATTIA LUIGI della Pol. Matino al 15 novembre 2001;
- Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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