COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: F.C.OTRANTO – A.S.”A.PICCHI” SPECCHIA del 16 settembre 2001(Reclamo dell’U.S.A. Picchi Specchia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n. 7 in data 20 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore CENKO ILIRIAN, tesserato con la Società F.C.Otranto).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: F.C.OTRANTO - A.S."A.PICCHI" SPECCHIA del 16 settembre 2001(Reclamo dell'U.S.A. Picchi Specchia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n. 7 in data 20 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore CENKO ILIRIAN, tesserato con la Società F.C.Otranto). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Considerato che il reclamo è stato spedito in data 3 novembre 2001 e quindi ben oltre il termine di 15(quindici) giorni dallo svolgimento della gara stessa; - Visto ed applicato l'art. 42 n.3 del nuovo C.G.S.; - P.Q.M. DELIBERA - Dichiarare inammissibile il reclamo della Società U.S.A.Picchi Specchia e,pertanto,addebitare la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it