COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: F.C.OTRANTO – A.S.”A.PICCHI” SPECCHIA del 16 settembre 2001(Reclamo dell’U.S.A. Picchi Specchia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n. 7 in data 20 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore CENKO ILIRIAN, tesserato con la Società F.C.Otranto).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: F.C.OTRANTO - A.S."A.PICCHI" SPECCHIA del 16 settembre 2001(Reclamo dell'U.S.A. Picchi Specchia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n. 7 in data 20 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore CENKO ILIRIAN, tesserato con la Società F.C.Otranto).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Considerato che il reclamo è stato spedito in data 3 novembre 2001 e quindi ben oltre il termine di 15(quindici) giorni dallo svolgimento della gara stessa;
- Visto ed applicato l'art. 42 n.3 del nuovo C.G.S.;
- P.Q.M.
DELIBERA
- Dichiarare inammissibile il reclamo della Società U.S.A.Picchi Specchia e,pertanto,addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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