COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S.ATLETICO MANDURIA – CASERMETTE ARNESANO del 28 ottobre 2001(Reclamo dell’A.S.Atletico Manduria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore,sig. CONTI LUIGI,inibito fino al 20 novembre 2001,di cui alla delibera riportata sul Com.Uff. n. 13 in data 2 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S.ATLETICO MANDURIA - CASERMETTE ARNESANO del 28 ottobre 2001(Reclamo dell'A.S.Atletico Manduria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore,sig. CONTI LUIGI,inibito fino al 20 novembre 2001,di cui alla delibera riportata sul Com.Uff. n. 13 in data 2 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato,trasmesso a questa Commissione Disciplinare dal Giudice Sportivo; - Considerato che non sono impugnabili in alcuna sede i ricorsi avverso l'inibizione di dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese ,ai sensi dell'art. 41 comma 3 lett.b) del nuovo C.G.S.; -P.Q.M. DELIBERA -Respingere il ricorso presentato dall'A.S.Atletico Manduria e,per l'effetto,addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.
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