COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – COPPA PUGLIA Gara:G.S.TROIA – U.S. CORATO del 18 ottobre 2001(Reclamo del G.S.Troia avverso il risultato della gara riportato sul Com.Uff.n.12 in data 25 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la partecipazione alla gara di un dirigente dell’U.S.Corato in qualità di assistente dell’arbitro(art. 11 del Reg. Coppa Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - COPPA PUGLIA
Gara:G.S.TROIA - U.S. CORATO del 18 ottobre 2001(Reclamo del G.S.Troia avverso il risultato della gara riportato sul Com.Uff.n.12 in data 25 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la partecipazione alla gara di un dirigente dell'U.S.Corato in qualità di assistente dell'arbitro(art. 11 del Reg. Coppa Puglia)
-Esaminati gli atti ufficiali;
-Letto il reclamo a margine citato;
-Rilevato che la Società reclamante non risulta abbia provveduto ad inviare copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata,né ha allegato al reclamo la ricevuta della raccomandata,a norma dell'art. 42 comma 6 del nuovo C.G.S.;
-Ritenuto,pertanto,di non poter esaminare il reclamo di cui trattasi;
-P.Q.M.
DELIBERA
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal G.S.Troia e,per l'effetto,addebitare la tassa sul conto della reclamante,così come espressamente richiesto dalla stessa.
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