COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°8 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara NOJA CALCIO – GRUMESE del 16/ 9/ 2001
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°8 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara NOJA CALCIO - GRUMESE del 16/ 9/ 2001
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società Noja calcio con preannuncio telgrafico seguito da tempestivo reclamo adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto;
che l'istante imputava alla società Grumese l'infrazione inerente la sostituzione di quattro calciatori occorsa durante la gara;
che per l'effetto chiedeva l'assegnazione della vittoria a proprio favore;
tutto cio premesso osserva questo Giudice Sportivo che dall'esame degli atti emerge a carico della società Grumese la violazione dell'art.74 comma 1 N.O.I.F., avendo la medesima sostituito n. 4 giocatori durante il suddetto incontro;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 12 comma 5 lettera a del C.G.S. ( C.F.R. Com. Uff. n. 1/01 pag. 31 )
DELIBERA
1) di comminare alla societa S.S. Grumese la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore della societa Noja Calcio;
2) di restituire l'allegata tassa stante l'accoglimento del reclamo.