COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO MODUGNO – A.S. MINERVINO MURGE del 15 settembre 2002 (Reclamo dell’ A. -S .Atletico Modugno in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI CIAULA GIUSEPPE, capitano , squalificato fino al 17 novembre 2002, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 19 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S. ATLETICO MODUGNO - A.S. MINERVINO MURGE del 15 settembre 2002 (Reclamo dell' A. -S .Atletico Modugno in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI CIAULA GIUSEPPE, capitano , squalificato fino al 17 novembre 2002, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 19 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Considerato che, quanto dedotto dalla reclamante, non trova riscontro negli atti ufficiali dai quali si evince chiaramente che il calciatore DI CIAULA GIUSEPPE ha volontariamente scagliato con forza il pallone nei confronti del dirigente della squadra del Minervino;
- Che , inoltre , tenuto conto che il suddetto calciatore , che nella gara in epigrafe rivestiva la qualifica di capitano , minacciava il direttore di gara;
- Ritenuto , pertanto , che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è equa in relazione ai fatti occorsi;
-P.Q.M.
DELIBERA
- Respingere il reclamo dell' A. S. Atletico Modugno e, per l'effetto , addebitare la tassa sul conto della reclamante, così come dalla stessa richiesto.
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