COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO – A.C. VIRTUS LOCOROTONDO del 13 ottobre 2002 (Reclamo dell’A.C. Virtus Locorotondo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 13 in data 24 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO - A.C. VIRTUS LOCOROTONDO del 13 ottobre 2002 (Reclamo dell'A.C. Virtus Locorotondo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 13 in data 24 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Premesso che l'A.C.Virtus Locorotondo propone ricorso a questa Commissione Disciplinare in opposizione a quanto deliberato dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 13 del 24 ottobre 2002; Considerato che quanto eccepito dalla reclamante non trova conferma nelle norme che stabiliscono la partecipazione alla gara di calciatori juniores; Che , infatti , l'A.C. Virtus Locorotondo aveva iniziato la gara schierando n. 3 calciatori juniores e che al 25° del primo tempo il n. 4 BELVISO EMANUELE ,nato il 23 aprile 1969 , era stato sostituito dal n. 15 PASCAZIO NICOLA ,nato il 7 settembre 1983,per cui i calciatori juniores in campo erano quattro; Che al 24° del secondo tempo veniva espulso il calciatore PASCAZIO NICOLA , nato il 7 settem- bre 1983,per cui i calciatori juniores schierati in campo tornavano ad essere tre; Che al 28° del secondo tempo l'A.C. Virtus Locorotondo sostituiva il calciatore n. 11 , BRESCIA MASSIMILIANO , classe 1983, con il calciatore n. 14 ANACLERIO MICHELE ,classe 1973 ,per cui concludeva la gara schierando solo due calciatori juniores ; Che l'interpretazione delle norme data dal Giudice Sportivo è pienamente condivisa da questa Commissione Disciplinare , che per caso analogo (vedi Com. Uff. n. 20 del 13 dicembre 2001) ha confermato la decisione del Giudice Sportivo; Che la CAF , alla quale aveva fatto ricorso la Società reclamante , (Com. Uff. n. 22/C del 14 febbraio 2002) ha confermato sia la decisione del Giudice Sportivo che quella della Commissione Disciplinare , precisando che " lo spirito della prescrizione di cui si discute ,è chiaramente quello di garantire costantemente la permanenza in campo di tre calciatori juniores e che il venir meno del minimo legale è stato , dunque , il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata dell'A.C. Virtus Locorotondo ,nel senso che quest'ultima, nonostante l'espulsione di un giocatore juniores , poteva continuare a schierarne regolarmente tre in campo ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi ,in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola residuale di salvaguardia dalla medesima prevista , da ritenersi applicabile solo quando l'espulsione provoca irrimediabilmente e , soprattutto , direttamente , l'impossibilità di rispettare l'obbligo dello schieramento minimo di giovani calciatori in campo". Per tali motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA Respingere il reclamo presentato dall'A.C. Virtus Locorotondo, confermando il risultato di 2 - 0 in favore della Pol. San Pancrazio Salentino; Addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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