COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria – Reclami Gara ERCHIE – NUOVA GIOVENTU MESAGNE del 13/10/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria - Reclami Gara ERCHIE - NUOVA GIOVENTU MESAGNE del 13/10/2002 Esaminati gli atti ufficiali rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Società Nuova Gioventù Mesagne adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto, assumendo l'esclusione del proprio massaggiatore, l'assenza del medico responsabile della squadra avversaria e la mancata consegna della distinta della squadra avversaria al proprio dirigente malgrado la tempestiva richiesta; - che l'istante documentava con referto medico l'infortunio occorso al proprio tesserato Solito Giuseppe sostituito durante la gara, allegava la copia della comunicazione di accettazione dell'incarico di massaggiatore da parte del sig. Primiceri Carmine ed infine una copia di preannuncio scritto consegnato all'arbitro a fine gara; - che per tali motivi la reclamante deduceva la palese irregolarità di svolgimento dell'incontro chiedendone la ripetizione ed in subordine ulteriori provedimenti. Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che le circostanze alla base del reclamo proposto non trovano conferma nelle disposizioni federali e negli atti ufficiali a disposizione del giudicante. Preliminarmente, sebbene dagli atti ufficiali si rilevi l'assenza dei rispettivi medici sociali, tale circostanza non riveste carattere di eccezionalità tanto da provocare la ripetizione della gara, che si è regolarmente conclusa. Parimenti infondato risulta l'ulteriore motivo dedotto, inerente la mancata consegna della distinta dei calciatori avversari, poichè con proprio supplemento il direttore di gara ha precisato di averne data tempestiva consegna al dirigente responsabile della reclamante all'atto di riconoscimento delle squadre. Nessun rilievo infine va riconosciuto alla riserva scritta presentata dalla reclamante a fine gara, perchè avvenuta in violazione dell'art. 24 comma 5 lettera b C.G.S. Per questi motivi DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società Nuova Gioventu Mesagne addebitando sul conto della istante la relativa tassa reclamo; 2) di confermare il risultato della gara con il punteggio di 4 - 1 in favore della società Erchie.
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