COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. MINERVINO – ASCOLI SATRIANO del 27 ottobre 2002 (Reclamo dell’ A.S. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LABBATE SALVATORE, squalifica per 4 giornate, e della Società per l’ammenda di € 104, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 31 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S. MINERVINO - ASCOLI SATRIANO del 27 ottobre 2002 (Reclamo dell' A.S. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LABBATE SALVATORE, squalifica per 4 giornate, e della Società per l’ammenda di € 104, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 31 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Udito il rappresentante della ricorrente ;
- Considerato che, il giocatore LABBATE SALVATORE rivolgeva solo frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro al quale tirava la maglietta senza conseguenze, per cui è possibile addivenire ad una lieve riduzione della squalifica inflitta dal primo Giudice ;
- Ritenuto inoltre di dover confermare nel resto le impugnate decisioni ;
P.Q.M.
DELIBERA
- Ridurre la squalifica al giocatore LABBATE SALVATORE a 3 giornate confermando nel resto le impugnate decisioni. Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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