COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S. CAROVIGNO CALCIO – A.S. FRANCAVILLA CALCIO dell’8 settembre 2002(Reclamo dell’ A. S. Francavilla Calcio avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 7 in data 12 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare dei calciatori SEVERINI FABIO, BUZZACCHINO FRANCESCO e PADOVANO GIUSEPPE).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: A.S. CAROVIGNO CALCIO - A.S. FRANCAVILLA CALCIO dell'8 settembre 2002(Reclamo dell' A. S. Francavilla Calcio avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 7 in data 12 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare dei calciatori SEVERINI FABIO, BUZZACCHINO FRANCESCO e PADOVANO GIUSEPPE).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il reclamo è stato trasmesso oltre i termini previsti dall' art. 37 comma 3 C. G. S.;
Non si adottano provvedimenti nei confronti dell' A. S. Carovigno Calcio e dei calciatori a norma dell' art. 37 comma 6 C. G. S. , in quanto la Commissione Tesseramenti , con lettera n. 9464.18/155 ADS/ as del 31 ottobre 2002 ha deliberato la validità del tesseramento dei calciatori SEVERINI FABIO, BUZZACCHINO FRANCESCO e PADOVANO GIUSEPPE;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall' A. S. Francavilla Calcio e, per l'effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.
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