COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: POL. S. PANCRAZIO SAL – A. S. CAROVIGNO CALCIO del 15 settembre 2002 (Reclamo della Pol. S. Pancrazio Sal. avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 19 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare dei calciatori SEVERINI FABIO, BUZZACCHINO FRANCESCO , PADOVANO GIUSEPPE e ALBANO CRISTIAN).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: POL. S. PANCRAZIO SAL - A. S. CAROVIGNO CALCIO del 15 settembre 2002 (Reclamo della Pol. S. Pancrazio Sal. avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 19 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare dei calciatori SEVERINI FABIO, BUZZACCHINO FRANCESCO , PADOVANO GIUSEPPE e ALBANO CRISTIAN).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il reclamo è stato trasmesso oltre i termini previsti dall'art. 37 comma 3 C. G. S. ;
Non si adottano provvedimenti nei confronti dell' A. S. Carovigno Calcio e dei calciatori , a norma dell' art . 37 comma 6 C. G. S. , in quanto la Commissione Tesseramenti , con lettera n. 9464.18/155 ADS/ as del 31 ottobre 2002 ha deliberato la validità del tesseramento dei suddetti calciatori;
P.Q.M.
DELIBERA
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. S. Pancrazio Sal. e, per l'effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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