COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara ARPIFOGGIA – URSUS TRANI del 1/12/2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria
Gara ARPIFOGGIA - URSUS TRANI del 1/12/2002
Esaminati gli atti ufficiali;
premesso che il Comunicato Ufficiale n° 4 pubblicato dal C.R.P. in data 1/8/02 impone l'utilizzo per l'intera gara di almeno due calciatori nati dopo l'1/1/83 ed uno nato dopo l'1/1/84 pena la perdita dell'incontro;
- che dall'esame degli atti ufficiali è emerso che la Società Arpifoggia ha utilizzato n° 2 giocatori appartenenti alle predette fasce anagrafiche dal 22° minuto del 2°tempo, contravvenendo alla suddetta previsione ed all'art. 12 comma 5 C.G.S.;
DELIBERA
1) di comminare alla Società Arpifoggia la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della società Ursus Trani.