COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara ARPIFOGGIA – URSUS TRANI del 1/12/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria Gara ARPIFOGGIA - URSUS TRANI del 1/12/2002 Esaminati gli atti ufficiali; premesso che il Comunicato Ufficiale n° 4 pubblicato dal C.R.P. in data 1/8/02 impone l'utilizzo per l'intera gara di almeno due calciatori nati dopo l'1/1/83 ed uno nato dopo l'1/1/84 pena la perdita dell'incontro; - che dall'esame degli atti ufficiali è emerso che la Società Arpifoggia ha utilizzato n° 2 giocatori appartenenti alle predette fasce anagrafiche dal 22° minuto del 2°tempo, contravvenendo alla suddetta previsione ed all'art. 12 comma 5 C.G.S.; DELIBERA 1) di comminare alla Società Arpifoggia la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della società Ursus Trani.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it