COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara V.MAZZOLA CAROSINO – NUOVA GIOVENTU MESAGNE del 1/12/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria Gara V.MAZZOLA CAROSINO - NUOVA GIOVENTU MESAGNE del 1/12/2002 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che l'arbitro è stato costrettoa sospendere la gara in oggetto al 9° minuto del secondo tempo poiché oggetto di aggressione da parte di alcuni calciatori della società V. M.Carosino; - che nella circostanza in calciatore n°1 del V.M. Carosino Demitri Eligio, a seguito di una decisione tecnica, correva contro l'arbitro tentando di colpirlo con una violenta testata prontamente schivata; - che il direttore di gara veniva accerchiato da altri calciatori del Carosino ed era costretto a divincolarsi dalla calca per notificare il provvedimento disciplinare a carico del suddetto giocatore; - che il sig. Demitri Eligio, all'esito dell'espulsione, trattenuto a stento da alcuni compagni di squadra teneva comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro; - che il capitano del V.M.Carosino n° 2 sig. Macro Angelo colpiva con un forte schiaffo la mano dell'arbitro, facendogli cadere il taccuino; - che mentre il direttore di gara cercava di divincolarsi dalla cerchia dei calciatori del Carosino un calciatore non identificato lo colpiva con un pugno alla schiena che gli procurava forte dolore e lo faceva rimanere a terra per circa 30 secondi; - che il direttore di gara nonostante il dolore, si rialzava per raggiungere gli spogliatoi grazie anche all'intervento di due carabinieri - che successivamente comunicava ai capitani di entrambe le squadre la sospensione definitiva della gara tanto premesso DELIBERA 1) di comminare a carico della Società V.M.Carosino la sanzione sportiva della perdita della gara, confermando il risultato di 4 - 1 in favore della Nuova Gioventù Mesagne quale miglior risultato conseguito sul campo; 2) di squalificare il Sig. Macro Angelo della Società V.M. Carosino, in qualità di capitano fino al 30/06/04, di cui mesi sei per la condotta tenuta nei confronti dell'arbitro e mesi dodici per responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma secondo C.G.S. fatto salvo la comunicazione dell'effettivo responsabile. 3) di squalificare sino al 30/06/03 il Sig. Demitri Eligio della Socità V.M. Carosino.
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