COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara MARCONI – ATLETICO BOVINO del 8/12/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria Gara MARCONI - ATLETICO BOVINO del 8/12/2002 Esaminati gli atti ufficiali rilevato che: - al 44° del primo tempo, dopo una decisione tecnica il sig. Ciminiello Ruggiero della Società Bovino raggiungeva l'arbitro spingendolo con il petto e tenendo nei confronti dello stesso comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso; - a questo punto il sig. Iacovone Giuseppe capitano della società Atletico Bovino istigava il compagno di squadra protestando in modo veemente contro l'arbitro; - dopo il provvedimento di espulsione, il sig. Ciminiello Ruggiero colpiva con un pugno dietro la nuca l'arbitro che rimaneva intontito, tentando nuovamente di colpirlo non riuscendovi per l'intervento dei propri dirigenti e dei calciatori della soc. Marconi di Ischitella; - il capitano della società Bovino, Iacovone Giuseppe continuava a protestare richiedendo la prosecuzione dell'incontro malgrado le condizioni dell'arbitro; - il direttore di gara veniva accompagnato nel proprio spogliatoio dal massaggiatore della Società Marconi di Ischitella che provvedeva a soccorrerlo tempestivamente; - nei pressi dello spogliatoio arbitrale il Sig. Ciminiello Ruggiero tentava nuovamente di aggredire il direttore di gara non riuscendovi per il pronto intervento della Forza Pubblica; - l'arbitro non era in grado di proseguire la gara a causa del forte dolore alla nuca e dei continui giramenti di testa e pertanto notificava il provvedimento di interruzione definitiva ai dirigenti di entrambe le società: tanto premesso DELIBERA 1) di comminare a carico della Società Bovino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della società Marconi di Ischitella; 2) di squalificare sino al 10/12/2007, con proposta di preclusione definitiva il sig. Ciminiello Ruggiero della Società Atletico Bovino; 3) di squalificare per quattro giornate il sig. Iacovone Giuseppe della società Atletico Bovino.
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