COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: TRICASE CALCIO – U. S . A. TOMA MAGLIE del 3 novembre 2002 (Reclamo del sig. ORONZO CATAMO, massaggiatore dell’U . S . A. Toma Maglie , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dello stesso per l’inibizione fino al 12 maggio 2003 ,di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 15 in data 7 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: TRICASE CALCIO - U. S . A. TOMA MAGLIE del 3 novembre 2002 (Reclamo del sig. ORONZO CATAMO, massaggiatore dell'U . S . A. Toma Maglie , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dello stesso per l'inibizione fino al 12 maggio 2003 ,di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 15 in data 7 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il sig Oronzo Catamo; Sentito l'arbitro , che ha reso supplemento di rapporto , nel quale ha confermato che le frasi irriguardose nei suoi confronti sono state pronunciate dal massaggiatore , sig. Oronzo Catamo; che l'arbitro non è stato colpito né da calci e né da pugni , in quanto il gesto del sig. Catamo è stato interpretato come un atto di aggressione con l'intento di voler colpire; Ritenuto , pertanto , di poter accedere ad una lieve riduzione dell'inibizione inflitta dal Primo Giudice DELIBERA Accogliere il reclamo proposto dal sig Oronzo Catamo e , per l'effetto , ridurre al 31 marzo 2003 l'inibizione inflitta dal Giudice Sportivo; Restituire al sig Oronzo Catamo la tassa versata stante il parziale accoglimento del reclamo.
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