COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO AMATORI – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: ASA TAURISANO – U . S . AM. PREACQUA PRESICCE del 17 novembre 2002 (Reclamo dell’U S Am Preacqua Presicce avverso il risultato della gara riportato sul Com Uff n 15 in data 21 novembre 2002 del Comitato Provinciale di Lecce -Campionato Amatori per la posizione irregolare del calciatore SCHIAVANO QUINTINO , tesserato con l’ASA Taurisano)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO AMATORI - COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: ASA TAURISANO - U . S . AM. PREACQUA PRESICCE del 17 novembre 2002 (Reclamo dell'U S Am Preacqua Presicce avverso il risultato della gara riportato sul Com Uff n 15 in data 21 novembre 2002 del Comitato Provinciale di Lecce -Campionato Amatori per la posizione irregolare del calciatore SCHIAVANO QUINTINO , tesserato con l'ASA Taurisano) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che con Com Uff. n 46 del 27 giugno 2002 del Comitato provinciale di Lecce - Campionato Amatori , il calciatore SCHIAVANO QUINTINO dell'ASA Taurisano , risulta squalificato per una gara da scontarsi nella stagione sportiva 2002-2003(art 17 punto 6 C. G. S.); Accertato che il suddetto calciatore non ha ancora scontato la giornata di squalifica avendo partecipato alla gara in epigrafe ancora in posizione irregolare; Visto ed applicato l'art 7 comma 5 lett . a ) C. G . S . ; DELIBERA Accogliere il reclamo proposto dall'U. S. Amatori Preacqua Presicce e , per l'effetto , comminare alla Società ASA Taurisano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore dell'U . S. Amatori Preacqua Presicce; Infliggere alla Società ASA Taurisano l'ammenda di euro 52 per aver continuato ad utilizzare il calciatore Schiavano Quintino in posizione irregolare; Infliggere al calciatore Schiavano Quintino l'ulteriore squalifica fino al 12 gennaio 2003; Non addebitare la tassa sul conto della Società reclamante stante l'accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it