COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara : U. S. ALTAMURA – U. S. BITONTO dell’1 dicembre 2002 (Reclamo del sig. LORENZO TAFUNI , presidente dell’U . S . Altamura ,in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per l’inibizione fino al 3 gennaio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara : U. S. ALTAMURA - U. S. BITONTO dell'1 dicembre 2002 (Reclamo del sig. LORENZO TAFUNI , presidente dell'U . S . Altamura ,in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per l'inibizione fino al 3 gennaio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che , ai sensi dell'art 41 comma 3 lett b) C. G. S. ,non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni inflitte ai dirigenti fino ad un mese;
Rilevato che ,nel caso in esame ,la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è inferiore ad un mese, per cui il ricorso di cui trattasi è inammissibile;
P Q M D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal sig Lorenzo Tafuni ,presidente dell'U S Altamura e, pertanto ,addebitare la tassa reclamo di euro 52 sul conto dell'U S Altamura .
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