COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria – Reclami Gara MEJANA CEGLIE – CISTERNINO del 22/12/2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria - Reclami
Gara MEJANA CEGLIE - CISTERNINO del 22/12/2002
Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società ASC CISTERNINO adiva questo giudice sportivo avverso il risultato della gara indicata in oggetto,
chiedendone la ripetizione per effetto di errore tecnico commesso dall'arbitro,
- che la reclamante assumeva l'anticipata chiusura della gara rispetto al recupero disposto dall'arbitro;
tanto premesso
osserva questo G.S. che il reclamo proposto dall'ASC CISTERNINO non è meritevole di accoglimento in quanto contraddittorio in termini nonché infondato alla stregua degli atti ufficiali.
Infatti la reclamante stessa, nelle deduzioni inviate a questo giudice afferma chiaramente che il direttore di gara ha segnalato come da regolamento e prima della fine dell'ultimo minuto del secondo tempo i minuti di recupero. D'altra parte il direttore di gara nel proprio referto ha regolarmente dato atto del detto periodo di recupero senza ulteriori annotazioni a margine della gara che pertanto rusulta essersi conclusa regolarmente.
P.Q.M.
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dall'ASC CISTERNINO confermando il risultato di 2 - 1 in favore dell'AC MEJANA CEGLIE, addebitando la relativa tassa sul conto della istante.