COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ARPIFOGGIA – URSUS TRANI dell’1 dicembre 2002 (Reclamo della Pol. Arpifoggia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: POL. ARPIFOGGIA - URSUS TRANI dell'1 dicembre 2002 (Reclamo della Pol. Arpifoggia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che l'arbitro ,nel supplemento di rapporto , ha precisato che al 22° del secondo tempo è uscito il n. 4 ,CARPENTIERI LUIGI, sostituito dal n. 13, STALLONE GIUSEPPE ,e non il n. 9 ,LANNUNZIATA , che non è stato sostituito durante tutta la gara;
Tale mero errore è scaturito dalla scarsa leggibilità del suo taccuino in quanto la pioggia lo aveva bagnato rendendolo quasi illeggibile;
Che ,pertanto , la Pol Arpifoggia ha utilizzato esattamente per tutta la gara i calciatori appartenenti alle fasce di età previste dal Com. Uff. n. 4 del Comitato Regionale Puglia dell'1 agosto 2002;
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliere il reclamo proposto dalla Pol. Arpifoggia e, per l'effetto , annullare la decisione del Giudice Sportivo ripristinando il risultato di 4 - 0 a favore della reclamante conseguito sul terreno di gioco;
Restituire la tassa versata di euro 104 stante l'accoglimento del reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ARPIFOGGIA – URSUS TRANI dell’1 dicembre 2002 (Reclamo della Pol. Arpifoggia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia)."