COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara : A. C. SANTERAMO – A.C. MEJANA CEGLIE dell’8 dicembre 2002 (Reclamo dell’A.C. Santeramo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300,00 e per l’inibizione inflitta all’allenatore ,sig. MARIANO ANGELO , fino al 31 dicembre 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 21 in data 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara : A. C. SANTERAMO - A.C. MEJANA CEGLIE dell'8 dicembre 2002 (Reclamo dell'A.C. Santeramo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 300,00 e per l'inibizione inflitta all'allenatore ,sig. MARIANO ANGELO , fino al 31 dicembre 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 21 in data 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Considerato che , per i fatti occorsi , può accedersi al ridimensionamento dell'inibizione inflitta all'allenatore ,sig. MARIANO ANGELO;
Che i precedenti provvedimenti disciplinari adottati a carico della reclamante , non consentono alcun ridimensionamento dell'ammenda inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre al 31 dicembre 2003 l'inibizione inflitta all'allenatore ,sig. MARIANO ANGELO , confermando in toto l'ammenda inflitta all'A. C. Santeramo;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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