COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G. S. BONA UGGIANO – A. S. SPORTING MELISSANO del 15 dicembre 2002 (Reclamo del G. S. Bona Uggiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CHIRI DANIELE ,squalificato per 3 (tre) gare ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 22 in data 19 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G. S. BONA UGGIANO - A. S. SPORTING MELISSANO del 15 dicembre 2002 (Reclamo del G. S. Bona Uggiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CHIRI DANIELE ,squalificato per 3 (tre) gare ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 22 in data 19 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che il ricorso presentato dal G. S. Bona Uggiano è stato inviato oltre il termine previsto dall'art. 42 comma 5 C. G. S. , per cui questa Commissione non può prenderlo in considerazione; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe e , per l'effetto, addebitare sul conto della Società reclamante la relativa tassa.
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