COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA GARA:A. S. C CISTERNINO – A. S. BITRITTO dell’8 dicembre 2002 (Reclamo dell’ A. S. Bitritto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica inflitta all’allenatore ,sig. LISO NICOLA (31 dicembre 2003, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 21 in data 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA GARA:A. S. C CISTERNINO - A. S. BITRITTO dell'8 dicembre 2002 (Reclamo dell' A. S. Bitritto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica inflitta all'allenatore ,sig. LISO NICOLA (31 dicembre 2003, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 21 in data 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Sentito l'arbitro ,che ha reso supplemento di rapporto , nel quale ha precisato che la rissa generale tra i calciatori di entrambe le Società è durata circa dieci minuti , per cui era costretto a sospendere definitivamente la gara non potendo controllare la situazione; Che , sedata la rissa , entrambi i capitani delle due squadre si sono recati nello spogliatoio dell'arbitro , che ha spiegato le ragioni che lo avevano indotto a sospendere la gara ; i capitani si dimostravano d'accordo con la decisione del direttore di gara e non rivolgevano alcuna richiesta di riprendere la gara; Considerato che ,per quanto riguarda l'allenatore ,sig LISO NICOLA , è possibile addivenire ad una riduzione della squalifica ,tenuto conto che l'atto compiuto dallo stesso ,era teso solo ad allontanare il calciatore SETTIMIO PIERO, tant'è che lo stesso non subiva alcuna conseguenza; Risulta , inoltre , che il sig. LISO ha sempre tenuto condotta corretta durante la stagione sportiva in corso; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe confermando la decisione del Giudice Sportivo relativa alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; Ridurre la squalifica inflitta all'allenatore ,sig. LISO Nicola , al 31 marzo 2003; Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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