COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S. C. CISTERNINO – A. S. BITRITTO dell’8 dicembre 2002 (Reclamo dell’A. S. C. Cisternino avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S. C. CISTERNINO - A. S. BITRITTO dell'8 dicembre 2002 (Reclamo dell'A. S. C. Cisternino avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Sentito l'arbitro , che ha reso supplemento di referto , nel quale ha precisato che la rissa generale tra i calciatori di entrambe le Società è durata circa dieci minuti , per cui era costretto a sospendere definitivamente la gara , non potendo controllare la situazione; Che, sedata la rissa , entrambi i capitani si sono recati nello spogliatoio dell'arbitro ,che ha spiegato le ragioni che lo avevano indotto a sospendere la gara: i due capitani si dimostravano d'accordo su quanto deciso dal direttore di gara e non rivolgevano alcuna richiesta di riprendere la gara. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe , confermando la decisione del Giudice Sportivo di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2; Incamerare la tassa versata dalla reclamante di euro 130,00 restituendo la differenza di euro 26,00 versata in più.
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