COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Eccellenza – Reclami Gara BITONTO. – STELLA JONICA TARAS S.G.J del 19/ 1/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Eccellenza - Reclami
Gara BITONTO. - STELLA JONICA TARAS S.G.J del 19/ 1/ 2003
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti gli atti ufficiali;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'U.S. Stella Jonica Taras chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in danno dell' U.S. Bitonto per avere detta società violato la vigente normativa in tema di giocatori juniores nonchè per aver schierato in campo - seppure per un brevissimo lasso di tempo - n. 12 giocatori;
che al ricorso venivano allegati fotocopie di articoli giornalistici inutilizzabili come mezzi di prova dinanzi a questo organo giudicante;
che l'audizione di testi è inammissibile dinanzi al giudice di primo grado;
che dal referto arbitrale emerge la corretta effetuazione delle sostituzioni da parte dell'U.S. Bitonto con riferimento alla normativa vigente in materia di calciatori juniores;
che non vi è nel citato atto nessun riferimento alla circostanza che l'U.S. Bitonto abbia mai schierato in campo contemporaneamente n. 12 calciatori;
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dall'U.S. STELLA JONICA TARAS;
2) confermare il risultato conseguito sul campo di 4 - 0 in favore dell'U.S. BITONTO;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'U.S, STELLA JONICA TARAS.