COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Eccellenza – Reclami Gara CAROVIGNO CALCIO – SAN PANCRAZIO SALENTINO del 19/ 1/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Eccellenza - Reclami Gara CAROVIGNO CALCIO - SAN PANCRAZIO SALENTINO del 19/ 1/ 2003 IL GIUDICE SPORTIVO Letto il referto arbitrale; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Pol. S.Pancrazio chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in danno dell'A.S. Carovigno Calcio; che la reclamante sosteneva che l'A.S.Carovigno al 44' del secondo tempo sostituiva il giocatore n° 9 ANTELMI Francesco con il n° 15 PALMISANO Pietro a seguito dell'infortunio del primo; che il medesimo Signor Antelmi,dopo essere stato medicato, sarebbe rientrato in campo per uno/due minuti sicchè l'A.S. Carovigno Calcio avrebbe schierato dodici giocatori in luogo di undici; che da tale irregolarità la reclamante faceva discendere la violazionedella regola 3 lettera d del gioco del calcio con conseguente necessita dell'applicazione della citata sanzione sportiva. Osserva questo giudice sportivo che il direttore di gara, nell'ambito del suo referto, ha dichiarato che il tesserato Antelmi, dopo essere stato medicato, faceva due o tre passi all'interno del terreno di gioco all'altezza della linea mediana richiamando la sua attenzione per rientrare nel vivo del gioco. Il direttore di gara ha aggiunto che i suoi compagni di squadra intervenivano prontamente e lo invitavano ad abbandonare il terreno di gioco segnalandogli l'avvenuta sostituzione. Ha precisato infine che l'episodio si è esaurito nell'arco di 5/6 secondi. Il giudice adito ritiene cha la presenza in campo di un calciatore in più non invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificata: occorre infatti controllare in concreto quanto sia durata e se abbia avuto influenza sul risultato della gara (CAF 25/2/88 - CAF 4/5/83). In base a quanto riferito dal direttore di gara la condizione di irregolarità si è protratta per 5/6 secondi senza che il tesserato Antelmi prendesse parte al gioco per cui tale situazione non ha influito in alcun modo sul regolare svolgimento della gara. Pertanto D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dalla POL. S.PANCRAZIO e, per effetto,di addebitare la relativa tasa sul conto della società; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore dell'A.S.CAROVIGNO CALCIO.
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