COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Eccellenza Gara CAROVIGNO CALCIO – RUVO del 2/ 3/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Eccellenza
Gara CAROVIGNO CALCIO - RUVO del 2/ 3/ 2003
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti i referti della terna arbitrale;
Rilevato che al 20° del secondo tempo sostenitori locali lanciavano in campo una bomba carta che esplodeva senza conseguenze che i medesimi tifosi scagliavano in campo un sasso delle dimensioni di una noce che colpiva ad una spalla un assistente dell'arbitro procurandogli dolore;
· che nei pressi del medesimo assistente esplodevano due petardi senza conseguenze;
· che al suo indirizzo veniva lanciata un'altra pietra che lo colpiva ad una gamba procurandogli dolore:
· che l'altro assistente veniva raggiunto per tutto il secondo tempo da numerosi sputi in varie parti del corpo;
· che a fine gara veniva lanciato in campo una pietra che colpiva l'arbitro su di una caviglia procurandogli dolore.
· che a fine gara venivano lanciate dai tifosi due monete da venti centesimi che colpivano un assitente dell'arbitro allo stomaco procurandogli momentaneo dolore;
· che negli spogliatoi dopo la gara entravano numerosi tifosi locali che colpivano con calci pugni e schiaffi alcuni giocatori della squadra avversaria;
· che circa una trentina di tifosi profferivano insulti ed ingiurie all'indirizzo della terna nonostante il prodigarsi di alcuni dirigenti;
· che all'uscita dell'impianto sportivo due tifosi a bordo di una moto pedinavano l'auto dell'arbitro e, ad un semaforo, rompevano con alcuni calci lo specchietto laterale sinistro;
· che la società è stata già sanzionata ben tre volte per precedenti specifici ed ha già subito la penalizzazione di un punto in classifica;
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) di infliggere alla società CAROVIGNO CALCIO la sanzione sportiva della penalizzazione di TRE punti in classifica;
2) di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al risarcimento dei danni subiti dal veicolo dell'arbitro.