COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A. C. GALLIPOLI – U. S. SAN GIORGIO APRICENA del 23 febbraio 2003(Reclamo dell’ A C. Gallipoli in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCHITO ANTONIO, squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n 31 in data 27 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: A. C. GALLIPOLI - U. S. SAN GIORGIO APRICENA del 23 febbraio 2003(Reclamo dell' A C. Gallipoli in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCHITO ANTONIO, squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n 31 in data 27 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia)
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che può accedersi ad un lieve ridimensionamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo , tenuto anche conto che il calciatore Schito Antonio non ha precedenti disciplinari;
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere il reclamo proposto dall' A C. Gallipoli riducendo la squalifica comminata al calciatore Schito Antonio a tre giornate;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo
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