COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Eccellenza Gara CASTELLANETA – CALCIO FASANO del 9/ 3/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Eccellenza
Gara CASTELLANETA - CALCIO FASANO del 9/ 3/ 2003
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti i referti della terna arbitrale;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. CASTELLANETA chiedeva che venisse disposta la ripetizione della gara sollevando alcune censure sull'operato tecnico dell'arbitro in ordine all'espulsione del tesserato DANZA e alla concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria accompagnato presuntivamente da frasi irriguardose, circostanza quest'ultima che avrebbe indotto buona parte del pubblico ad allontanarsi anticipatamente dallo stadio;
- che l'Art. 24 comma 3 C.G.S. vieta al Giudice Sportivo il potere di sindacato su fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che sia devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco;
-che il direttore di gara, prima in sede di referto e poi in quello di supplemento,ha confermato che il signor VALENTE Michele, presidente dell'A.S. Castellaneta, nell'intervallo tra primo e secondo tempo, si è introdotto nello spogliatoio della terna arbitrale ed ha chiuso la porta impedendo alla stessa di uscire nel mentre profferiva ripetutamente espressioni minacciose all'indirizzo dei suoi componenti. Successivamente l'arbitro riusciva ad uscire dallo spogliatoio e a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine: alla vista dei carabinieri il signor Valente tentava di scagliarsi contro di lui e l'assistente numero due.
Il tentativo di aggressione è stato confermato dall'assitente numero uno che ha altresì attestato che nessun intervento pacificatore è stato posto in essere dalla dirigenza della società;
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dalla A.S: CASTELLANETA e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società;
2) di confermare il risultato acquisito sul campo di 5 - 2 in favore della B.S. CALCIO FASANO;
3) di inibire il presidente dell'A.S. Castellaneta, signor VALENTE Michele fino al 31/12/2003.