COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S.CASTELLANETA – B.S.CALCIO FASANO del 9 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Castellaneta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DANZA FRANCESCO , squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 33 in data 13 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S.CASTELLANETA – B.S.CALCIO FASANO del 9 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Castellaneta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DANZA FRANCESCO , squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 33 in data 13 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Letto il supplemento di referto reso dall’arbitro, il quale precisa che l’espulsione del n. 5 , sig. DANZA FRANCESCO, è stata notificata nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo al capitano dell’A.S. Castellaneta per i fatti avvenuti sul campo alla fine del primo tempo ed inoltre di non aver dubbi che, a strattonare l’assistente n. 2 ,sig. Saracino Alessandro, gridando frasi offensive nei suoi confronti, è stato il calciatore n. 5 , Danza Francesco; Che quanto dedotto dalla Società reclamante è in contrasto con quanto risulta dai referti arbitrali che , a tutti gli effetti ,sono prova privilegiata; Ritenuto pur tuttavia di poter lievemente ridimensionare la squalifica inflitta al calciatore Danza Francesco D E L I B E R A Ridurre a 3(tre) giornate la squalifica inflitta al calciatore DANZA FRANCESCO; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it