COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO BOVINO – A.S. SAN NICANDRO GARG del 27 febbraio 2003 (Reclamo dell’ A. S. San Nicandro Garg. avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 32 in data 6 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO BOVINO – A.S. SAN NICANDRO GARG del 27 febbraio 2003 (Reclamo dell’ A. S. San Nicandro Garg. avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 32 in data 6 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente , dott. Nicola Contessa, il quale risulta inibito dal 6 marzo 2003 al 4 aprile 2003 (vedi Com. Uff.n. 32 del 6 marzo 2003); Considerato che , a norma dell’art 14 comma 1 lett. e)CGS , i dirigenti inibiti non possono rappresentare la Società nell’ambito federale; Ritenuto , pertanto , che il suddetto reclamo non può essere preso in esame da questa Commissione; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe citato e, per l’effetto , addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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