COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. TORITTO – U.S. LATERZA del 9 marzo 2003 (Reclamo dell’U. S. Laterza in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PALADINO RAFFAELE , squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff n. 33 in data 13 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S. TORITTO – U.S. LATERZA del 9 marzo 2003 (Reclamo dell’U. S. Laterza in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PALADINO RAFFAELE , squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff n. 33 in data 13 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che nel reclamo la Società fa presente che il calciatore Paladino Raffaele non può essere ritenuto “recidivo”, perché la precedente squalifica per quattro giornate(vedi Com. Uff. n. 13 del 24 ottobre 2002) doveva essere attribuita al fratello Paladino Francesco;
Che tale circostanza non può essere presa in considerazione da questa Commissione Disciplinare , perché la Società avrebbe dovuto , a suo tempo , ricorrere contro il presunto erroneo provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Paladino Raffaele;
Pertanto , entrando nel merito della squalifica subita dal calciatore Paladino Raffaele , si ritiene di doverla confermare ,tenendo conto della recidiva specifica e della qualifica rivestita di vice capitano;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo dell’ U. S. Laterza e, per l’effetto , addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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