COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A S.CASTELLANETA – A.S. CAROVIGNO CALCIO del 23 febbraio 2003 (Reclamo dell’ A. S. Carovigno Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 250,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 31 in data 27 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A S.CASTELLANETA – A.S. CAROVIGNO CALCIO del 23 febbraio 2003 (Reclamo dell’ A. S. Carovigno Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 250,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 31 in data 27 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Rilevato che dal referto dell’assistente dell’arbitro non risulta con certezza che a lanciare alcune pietre siano stati tifosi dell’ A. S. Carovigno Calcio; Che , nel dubbio ,questa Commissione non ritiene responsabile oggettivamente la Società reclamante di quanto verificatosi; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’ A S Carovigno Calcio e, per l’effetto ,revocare l’ammenda di euro 250,00 comminata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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