COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A. S. CAROVIGNO CALCIO – A.S. RUVO del 2 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Carovigno Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di 3(tre) punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 32 in data 6 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: A. S. CAROVIGNO CALCIO – A.S. RUVO del 2 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Carovigno Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di 3(tre) punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 32 in data 6 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;ù
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Rilevato che nella seduta odierna ,con provvedimento a parte , è stata revocata l’ammenda di euro 250,00 comminata a danno dell’ A. S. Carovigno Calcio nella gara Castellaneta – Carovigno del 23 febbraio 2003;
Che, pertanto , uno dei motivi per cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la suddetta Società con la penalizzazione di punti 3 (tre) è venuto meno;
Che il direttore di gara e i suoi collaboratori non hanno riportato danni fisici ,in considerazione del fattivo interessamento dei dirigenti locali;
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’ A. S. Carovigno Calcio e , per l’effetto , ridurre a 1(un) punto la penalizzazione in classifica ,infliggendo , altresì , l’ammenda di euro 350,00 col rinnovo della diffida in caso di recidiva;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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