COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U. S. LATERZA – U. S. PEZZE del 16 marzo 2003 (Reclamo dell’ U. S. Pezze in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PESCE GIROLAMO, squalificato per 5 (cinque) gare ,di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 34 in data 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U. S. LATERZA – U. S. PEZZE del 16 marzo 2003 (Reclamo dell’ U. S. Pezze in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PESCE GIROLAMO, squalificato per 5 (cinque) gare ,di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 34 in data 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali (vedi referto dell’arbitro e del commissario di campo); Ritenuto , pertanto , che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata ai fatti occorsi; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’U.S. Pezze e, per l’effetto , addebitare la tassa sul conto della reclamante ,così come dalla stessa richiesto.
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