COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: MELILEO A.S. TAURISANO – CIRCOLO AMICI DELLO SPORT TAVIANO del 2 marzo 2003 (Reclamo del Circolo Amici dello Sport Taviano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente ,sig. PORTACCIO LUIGI, inibito fino al 30 giugno 2003 , e del calciatore SPIRI MARCELLO, squalificato per 7 (sette) gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 6 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: MELILEO A.S. TAURISANO – CIRCOLO AMICI DELLO SPORT TAVIANO del 2 marzo 2003 (Reclamo del Circolo Amici dello Sport Taviano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente ,sig. PORTACCIO LUIGI, inibito fino al 30 giugno 2003 , e del calciatore SPIRI MARCELLO, squalificato per 7 (sette) gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 6 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che quanto dedotto dalla reclamante può trovare parziale accoglimento per quanto riguarda il calciatore Spiri Marcello, evidentemente provocato da un avversario; Che non può accedersi a nessuna riduzione relativa all’inibizione inflitta al dirigente ,sig. Portaccio Luigi ,per la reiterazione delle proteste e minacce nei confronti del Direttore di gara; Per tali motivi D E L I B E R A Ridurre a 5 (cinque) giornate la squalifica inflitta al calciatore Spiri Marcello della Società Circolo Amici dello Sport di Taviano e confermare l’inibizione comminata al dirigente ,sig. Portaccio Luigi; Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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