COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara ATLETICO MODUGNO – ATLETICO BOVINO del 23/ 3/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara ATLETICO MODUGNO - ATLETICO BOVINO del 23/ 3/ 2003
Esaminati gli atti ufficiali rilevato
- che con preannuncio telegrafico seguito da reclamo la società Atletico Bovino inviava alla Commissione Disciplinare il reclamo avverso il risultato della gara indicata in oggetto;
- che la Commissione Disciplinare in data 3/4/03 rimetteva gli atti a questo G.S. per competenza ed in ottemperanza al principio della conservazione degli atti;
- che tra gli allegati al reclamo non si evince la presenza della ricevuta di invio del reclamo alla controparte Atletico Modugno, espressamente prevista dall'articolo 29 comma 5 C.G.S.;
- che ai sensi dell'art. 29 comma 9 CGS l'inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, precludendone l'esame nel merito;
tanto premesso
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Atletico Bovino, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante;
2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 1 - 1 così come conseguito sul campo.