COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara SPORTING CLUB ORIA – SAN DONATO del 16/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara SPORTING CLUB ORIA - SAN DONATO del 16/ 3/ 2003 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la soc. A.S. Sporting Club Oria proponeva ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto, deducendo che nella fase preliminare della partita, al momento della presentazione all'arbitro della distinta dei giocatori partecipanti alla gara,l'arbitro stesso, benchè invitato dalla reclamante, aveva omesso di espungere dall'elenco dei giocatori ammessi in campo il tesserato Bernardo Fabio della Soc. A.S. San Donato il quale non era stato identificato ed era privo di documenti. Pertanto, a detta della reclamante,nel caso di specie era stata violata la disciplina relativa alla preventiva identificazione dei giocatori ammessi in campo da parte dell'arbitro. Peraltro,tale circostanza aveva assunto particolare rilievo per il fatto che, al 26° minuto del 1° tempo la soc. A.S. San Donato aveva operato la sostituzione tra il calciatore n. 11 ed il calciatore n. 18 (indicato in distinta come il sig. Bernardo Fabio), il quale quindi aveva partecipato alla gara benchè non regolarmente riconosciuto. Pertanto,la soc. A.S. Sporting Club Oria chiedeva la vittoria della gara o, in via gradata, la ripetizione della stessa con contestuale punizione a carico della squadra A.S. San Donato. Tanto premesso,questo G.S. osserva quanto segue: il reclamo proposto dalla soc. A.S. Sporting Club Oria è infondato e va pertanto rigettato.Infatti con supplemento reso in data 1.4.2003, l'arbitro della partita in oggetto ha chiarito che il calciatore n. 18 della soc. San Donato Sig. Bernardo Fabio è stato da lui regolarmente identificato prima della gara mediante il controllo della sua carta di identità e che, per mera dimenticanza,ha omesso di trascrivere il n. del documento di identità sulla copia della distinta rilasciata alla società reclamante. Del resto tale circostanza è confermata dall'originale della distinta stessa,allegata al referto di gara P.Q.M. DELIBERA 1) Rigettarsi il reclamo proposto dalla soc. A.S. Sporting Club Oria, non addebitandosi la relativa tassa stante l'incompleta compilazione della copia della distinta di gara in possesso della reclamante. 2) Confermarsi il risultato conseguito sul campo di 0 - 2 in favore della soc. A.S. San Donato.
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