COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara GRASSI G.LECCE – STELLA AZZURRA BRINDISI del 30/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara GRASSI G.LECCE - STELLA AZZURRA BRINDISI del 30/ 3/ 2003 Esaminati gli atti ufficiali,rilevato che: -la Soc. Stella Azzurra Brindisi in data 31.3.2003 proponeva preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto,senza tuttavia darvi seguito entro il termine di cui all'art. 42 comma 1 C.G.S.; -con dichiarazione allegata al referto di gara, l'arbitro attestava che il calciatore Serrone Antonio (18.06.1984) della Soc. Grassi Lecce, pur indicato nella distinta di gara, era entrato in campo solo al 30° minuto del 1° tempo, poichè inizialmente sprovvisto di un documento di riconoscimento; -pertanto emerge dagli atti ufficiali che la Soc. Grassi Lecce ha in iziato la gara schierando 2 soli tesserati appartenenti alla categoria Juniores, così contravvenendo alle disposizioni deliberate dal C.R.P. in materia,e pubblicate sul C.U. n. 4 dell'1.8.2002; Tanto rilevato,questo G.S.,visto ed applicato l'art. 12 comma 5 C.G.S. DELIBERA di comminare alla soc. Grassi Lecce la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della soc. Stella Azzurra Brindisi.
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